di Giuliano Esposito
Come di consueto si avvicina il termine annuale per l’approvazione del bilancio delle società di capitali che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2019, ed in particolare quest’anno vi sarà anche il balzello ( il cui termine è già prorogato) per la nomina del revisore per quelle società di ciò sprovviste, ma che per superamento dei limiti dimensionali, sono soggette a questa nuova incombenza.
Orbene se per le s.p.a. il problema non si pone in quanto la normativa civilistica è oltremodo chiara, non pochi spunti – apparentemente polemici – possono insorgere in merito alle s.r.l.
Facciamo il punto della situazione proprio quindi su questo tipo societario, che in Italia conta una popolazione incredibile: nel 2017, (Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese) vi erano 1.264.530 srl, 171.709 srl a socio unico, e 174.581 srls.
E le cifre hanno continuato a crescere con un trend medio del 10/11 % annuo.
Partiamo dagli aspetti procedurali generalmente condivisi dai media e dalla media.
Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:
- il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa (ai sensi del nuovo art. 2423 del C.c.). Si segnala che seguito delle modifiche apportate all’art. 2423 del codice civile, il bilancio d’esercizio è composto dalloStato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativae anche dalRendiconto finanziario ove richiesto dalla legge.
- Il D.lgs. 139/2015, infatti, ha previsto l’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni, per migliorare l’informativa sulla situazione finanziaria della società. Restano esonerati dalla redazione del Rendiconto finanziario:le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.),le micro imprese, ossia le imprese che superano i limiti previsti dall’art. 2435-ter c.c.
- la Relazione sulla gestione (ai sensi dell’art. 2428 del C.c.), se richiesta.
Se nella società c’è l’organo di controllo tali documenti, prima di essere depositati preso la sede sociale, devono essere trasmessi all’organo di controllo (Collegio sindacale, revisore o società di revisione), almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l’approvazione del bilancio.
Con tali documenti l’organo di controllo – eventuale – potrà formulare la sua relazione.
Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.
Se per le spa non v’è spazio alcuno per dubitare che il bilancio deve essere approvato entro i termini stabiliti dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile, ovvero entro 120 giorni dalla chiusura d’esercizio (termine ordinario) ovvero, ancora, entro 180 giornidalla chiusura d’esercizio (termine straordinario), per le srl gli spazi di discussione – anche in via di sterile polemica – in materia sono ampissimi.
Prendiamo le mosse dall’art. 2364 c.c. che come noto è norma specifica per le s.p.a. e non già per le s.r.l., ed infatti, l’art. 2463 c.c. u.c. è categorico: “Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.”., e non vi è nessun richiamo all’applicabilità del prefato articolo 2364 c.c. a questo tipo societario, né può essere affermato per sostenere insostenibili posizioni estremiste e del tutto inconferenti.
D’altronde non si dimentichi che Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Neanche condivisibile è l’interpretazione restrittiva che fornisce il solito “autorevole cultore della materia” sulla solita rubrica “l’esperto risponde”, che, sol perché dotata attraverso il mezzo mediatico che la supporta, di una decisa visibilità, possa assurgere a verità assoluta.
Sebbene siamo ormai vivendo un epoca nella quale regna il più becero qualunquismo ed appiattimento della professionalità e della cultura del diritto d’impresa, non si possono accettare in silenzio, le più stravaganti letture di norme oltremodo chiare.
Dunque muoviamo i passi da qui.
Per approvare il bilancio è necessario prima convocare l’assemblea.
Le modalità e i termini di convocazione sono necessariamente diversi come detto, a seconda che si tratti di srl o spa.
Orbene per le srl, se non è previsto nulla nell’atto costitutivo, la convocazione avviene secondo le ordinarie modalità di legge.
E sin qui nulla questio, ma la domanda è questa, e cioè, quando dovrà essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31.12.xx di una s.r.l.
Ebbene, nessuno, norme alla mano, può fornire una risposta conforme alla legge.
Semplicemente perché il legislatore della riforma ( ricordando che in materia societaria la riforma risale al 01.01.2003, con D.Lgs n. 6/2003 ) nel riformulare la norma in materia di bilancio delle s.r.l. contenuta nell’art. 2478/bis c.c., si dimentica completamente di normare tale aspetto, disponendo semplicemente a] i termini per il deposito del bilancio presso la sede sociale e b] i termini di deposito presso il Registro delle Imprese, dopo l’approvazione dello stesso ad opera dell’assemblea dei soci.
Va ricordato che il legislatore della riforma ha riscritto la normativa riguardante la s.r.l. che ora si caratterizza non più come piccola s.p.a. ma invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (che del resto, dopo la generale ammissibilità della società unipersonale a responsabilità limitata, non può più ritenersi necessariamente presupporre una rigida struttura organizzativa di tipo corporativo), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni (fonte: Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.”).
Infatti l’art. 2478/bis c.c. dispone espressamente “Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro . Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364.”.
Ma come!
Il primo comma espressamente riguarda il termine di presentazione del bilancio ai soci della società, che è di giorni 120 dalla chiusura dell’esercizio, e tale attività è compito espressamente riservato agli amministratori di società!
Il richiamo all’art. 2364 comma 2 c.c. riguarda la possibilità di presentare tale documento in un più ampio termine, nei limiti ( la presentazione, non l’approvazione che invece compete all’assemblea! ) ed alle condizioni previsti dalla richiamata normativa.
Sposando la tesi – del tutto criticabile – di chi sostiene che il termine di approvazione del bilancio sia quello richiamato dall’art. 2364 c.c., si perverrebbe all’assurdo, e cioè che l’amministratore ha 120 giorni dal 31.12 per consegnare legittimamente il bilancio ai soci, i quali, ovviamente, nello stesso giorno della presentazione del bilancio dovrebbero approvarlo, in barba al termine minimo per la consultazione del documento al fine di predisporre eventuali eccezioni.
Per cui, coloro che a mò di moderno vate, per lo più annoverati nella categoria dell’esperto contabile, affermano che il bilancio della s.r.l. debba essere approvato nei termini di cui all’art. 2364 comma 2 c.c. perché lo dice l’esperto della qualsivoglia rubrica divulgativa, si rassegnino, poiché assumono una posizione apodittica e soggettiva, peraltro la cui violazione non è sanzionata – e non supportata – da nessuna norma di diritto positivo qui esibibile.
Il secondo comma dell’art. 2478/bis c.c. è del tutto inconferente alla materia di che trattasi in quanto relativo alla successiva fase della pubblicazione del bilancio dopo l’approvazione.
Andando a leggere l’art. 2364 comma 2 del c.c., esso recita “L’assemblea ordinaria deve essere convocata [2367, 2386, 2401, 2446, 2447, 2485, 2486] almeno una volta l’anno [20, 2217, 2426, 2472], entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.”.
Ebbene è oltremodo chiaro il concetto espresso dal legislatore, che in quell’articolo sta normando l’andamento della vita sociale della s.p.a. e non della s.r.l.
La disciplina vigente, introdotta nel nostro ordinamento con la riforma del diritto societario del 2003 (D.l. n.6 del 17 gennaio 2003), ha lo scopo di limitare la discrezionalità degli amministratori in ordine alla tempistica di approvazione del bilancio ma per le sole s.p.a., risultando così giustificata la diversità di trattamento tra S.p.A. e S.r.l., per le quali ultime infatti, una volta presentato il bilanci dagli amministratori ai soci, l’approvazione del documento dipenderà soltanto da questi, assumendo quindi lo statuto, un ruolo centrale in materia.
Sfatato il mito dell’obbligatorietà di approvazione del bilancio di esercizio delle s.r.l. entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, veniamo alle novità del decreto cura-Italia.
Stiamo ovviamente parlando del Decreto Cura Italia n 18/2020.
Ancora una volta occorre far chiarezza tra approvazione del bilancio e deposito presso il Registro delle Imprese, in particolare richiamando qui la circolare n 3723/Cdel Ministero dello Sviluppo economico del 15 aprile 2020 mediante la quale si comunica alle Camere di Commercio e Unioni regionali che non ci sarà alcuna proroga per il deposito dei bilanci dell’anno 2019 in corso di approvazione, che andranno presentati presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla loro approvazione, ex lege.
Le proroghe riguardano i termini per l’approvazione ( i.e. presentazione ai soci per le sole s.r.l.), ovvero, in ragione della emergenza da Covid 19 la possibilità di convocare le assemblee nel termine più consistente di 180 giorni invece di quello ordinario previsto ordinariamente di 120 giorni.
La conferma dei termini di presentazione dei bilanci in 30 giorni dalla loro approvazione presso il registro delle imprese è rilevante anche per quanto riguarda gli articoli del Codice civile 2630 e 2631 rispettivamente in materia di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi e di omessa convocazione dell’assemblea.
Dunque minime saranno le interferenza del decreto sposta termini, per le società di capitali.
Un interessante slittamento invece riguarda la nomina del revisore per le s.r.l.
In particolare, l’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore (ai sensi dell’art. 379 CCII) il cui termine era scaduto il 16 dicembre 2019 è di fatto prorogato ora alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019.
In questi termini si esprime il Decreto Milleproroghe.
Il termine per la nomina del revisore è quindi slittato in via teorica al 29 aprile 2020 (e nell’ipotesi di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 comma 2 secondo periodo c.c., entro il 28 giugno 2020).
Ma sempre in via teoria in funzione di quanto anzidetto.
La norma di fatto investe certamente la data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019, ma nei termini di legge, il che implica che se, come ovviamente verrà a verificarsi in buona parte dei casi, il termine per la presentazione del bilancio ( art. 2478/bis c.c comma 1) viene rispettato, nulla toglie che il bilancio verrà approvato dai soci, quando l’amministratore convocherà una specifica assemblea per l’approvazione, ciò implicando una discreta libertà di scelta, sia per la data che per – conseguentemente – nomina del revisore, ove ne sussistano i presupposti.
Il legislatore ha infatti modificato l’art. 379 comma terzo CCII, stabilendo che la nomina degli organi di controllo o dei revisori deve essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019
Ma attenzione però.
In sede di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 nel testo dell’articolo 8 è stato inserito il comma 6-sexies ai sensi del quale: «All’articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “entro nove mesi dalla predetta data” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile».
Il che non è affatto chiaro o risolutivo in quanto al testo normativo, che chiaramente si presta alle medesime interpretazioni in materia, potendosi ben sostenere valida sia la tesi che, in senso ampio, riconduce la normativa come riferibile alla sola presentazione del bilancio ai soci, sia una tesi restrittiva, che vedrebbe la norma di cu all’art.379 comma 3 citata, di carattere speciale e derogante quindi rispetto all’art. 2478/bis c.c.
In tal ultimo caso infatti il termine fissato “per l’approvazione del bilancio” verrebbe a farsi coincidere, ai sensi dell’art. 2364 c.c. comma 2, con quello operante per le s.p.a., e quindi i fatidici 120 giorni ovvero in casi particolari, 180 giorni.
Ciò tuttavia verrebbe a cozzare stridentemente col termine di “presentazione del bilancio ai soci”, che di fatto a quel punto, a voler leggere attentamente tale norma raccordata all’art. 2478/bis c.c. , verrebbe a coincidere con quello per l’approvazione.
Qualcosa non va.
Invece a questo punto verrebbero ad essere modificati i periodi di riferimento per la determinazione dei limiti di bilancio per verificare se il soggetto ricade o no nel prefato nuovo balzello.
I bilanci di riferimento infatti non saranno più quello del 2017 e quello del 2018, bensì quello del 2018 e quello del 2019.
Fermo restando che tale art. 379 citato, opera unicamente in relazione a quei soggetti obbligati alla nomina del revisore, e quindi, assoggettati a termini più restrittivi ( forse meglio sarebbe gradito il termine “canonici”) in materia di approvazione di bilancio.
Per tutti gli altri soggetti s.r.l. non direttamente coinvolti dalla specifica norma, tutto resta com’era.
Rilasciato in stampa il 22.04.2020